In base al CITES (Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora) e al Regolamento (CE) n.338/97 relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successiva modifica n.1497/03 si ricorda che ogni specie animale rientrante nelle regolamentazioni deve essere munito di regolare certificato cites e che lo scambio, la vendita, la nascita e la morte di ogni esemplare appartenente a queste specie deve essere reso noto al corpo forestale dello stato. |