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Sentenze in favore degli uccelli migratori
Il TAR della Lombardia, con tre sentenze depositate il 26 novembre, ha accolto altrettanti ricorsi presentati dall’Avvocato Claudio Linzola a nome della Lega per l’Abolizione della Caccia e del WWF contro le delibere lombarde che avevano dato il via alla caccia “in deroga” a storni fringuelli e peppole nella stagione venatoria 2006/7.
Creando importantissimi precedenti, il Tribunale ha ribadito che il tentativo della Giunta Formigoni di far abbattere questi uccelli migratori protetti dalle leggi europee non aveva rispettato le modalità previste dalla UE per consentire un’eccezione, una deroga appunto, al loro status di specie tutelata.
In particolare, i giudici nel caso dello storno hanno sottolineato che i responsabili della caccia regionale hanno ignorato il parere assolutamente negativo dell’organo scientifico (INFS Istituto Nazionale Fauna Selvatica) preposto alla consulenza tecnica in questa complessa materia, e hanno ribadito che questa specie può essere prelevata solo in caso di comprovati danni gravi all’agricoltura e in tempi e luoghi limitati, e solo dopo avere esaurito tutte le altre possibilità di dissuasione e allontanamento. Come non era assolutamente il caso lombardo e come invece è esattamente il dettato delle norme europee, che l’Italia deve applicare. E’ tenuta ancor più a farlo in quanto si tratta, come dettagliatamente dichiarato dall’INFS, di una specie in grave diminuzione a livello continentale. Le deroghe intese come cacciabilità di specie protette, hanno chiaramente detto i giudici, sono solo una extrema ratio per la normativa europea, e di solito vi sono molte altre soluzioni, compresi i risarcimenti economici, se davvero i danni ci sono.
Per quanto riguarda fringuello e peppola, la direttiva europea permette di cacciare in deroga queste specie protette, a patto di ucciderne in quantità piccole e predeterminate che non ne pregiudichino lo stato di conservazione complessivo. A livello europeo si è stabilito di non superare l’1% della mortalità annuale totale della popolazione interessata.
Ebbene, il TAR ha rilevato che la Regione ha violato anche il criterio delle “piccole quantità”, non procedendo tra l’altro a un coordinamento con le altre amministrazioni regionali interessate a questo tipo di caccia: la sola Regione Lombardia ha occupato la metà dell’intero quantitativo cacciabile a livello nazionale di queste specie, alla faccia della piccola quantità, soprattutto tenendo conto che anche le altre Regioni hanno stabilito più o meno gli stessi numeri!
I giudici hanno evidenziato la totale mancanza dei rigorosi metodi di verifica e controllo su questo tipo di caccia nell’elaborato regionale, ancora una volta in flagrante violazione di quanto richiesto dalle norme europee. In pratica, la quantità massima di uccelli abbattibili ogni anno in deroga deve essere stabilita in modo scientifico a livello nazionale, individuando di volta in volta il numero massimo attribuito a ciascuna Regione, e lo Stato deve farsi carico della verifica e controllo dell’intero impianto.
La Regione è stata condannata al pagamento delle spese processuali: vuol dire che ancora una volta abbiamo tutti pagato per i danni causati dai cacciatori e dai loro amici politici, e questi sono danni davvero ingenti!