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Commento all'ordinanza Martini per la tutela della incolumità pubblica
Di prossima attuazione il provvedimento, di Francesca Martini per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A differenza della precedente ordinanza, scaduta a gennaio 2009, non è presente nessuna lista delle razze canine pericolose, in quanto effettivamente ogni cane potrebbe essere potenzialmente rischioso e nessuna razza è da considerarsi intrinsecamente e sicuramente pericolosa. Tale nostra affermazione è avvalorata dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, che dichiara che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci.
Si dovrebbe così mirare sulla prevenzione e la formazione dei proprietari, che saranno responsabili sia a livello civile che penale dell’animale, responsabilizzazione dunque di chi ha la proprietà e di chi detiene un cane (a prescindere dalla razza o meno di appartenenza) sia nell’acquisizione dell’animale così come della sua conduzione e detenzione.
Positiva l’istituzione di percorsi formativi per chi vive con un cane organizzati anche con la partecipazione delle associazioni animaliste ed il coinvolgimento di medici veterinari esperti in comportamento animale in caso di rilevazione di rischio potenziale elevato (cani definiti “impegnativi” ) da parte dei Servizi Veterinari pubblici.
Positiva la norma che prevede la presenza del guinzaglio nei luoghi aperti al pubblico, disposto già presente tutt’ora sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria.
Positivo il divieto di addestramento all’aggressività e ai divieti di commercializzazione di cani con tagli estetici e di interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia (recisione delle corde vocali, taglio della coda e delle orecchie), interventi che se non effettuati a scopi curativi, l’Ordinanza precisa che siano da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del Codice Penale.
Importante anche la posizione assunta dalla presente Ordinanza, vista la sentenza della III’ sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale “congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, che fa rientrare tale utilizzo nella previsione di cui all’ articolo 727 del Codice Penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544 ter del Codice Penale.
Rilevante il divieto di addestramento teso a sviluppare l’aggressività come pure la sottoposizione dei cani a doping.
Di grande interesse anche l’obbligo del conseguimento di un apposito “patentino” rilasciato dopo corsi specifici di educazione per i proprietari di cani “impegnativi” (segnalati ai servizi veterinari competenti anche dai medici veterinari liberi professionisti) e la possibilità di seguire tali corsi per tutti i proprietari di cani.
Evidenziamo anche che questa Ordinanza stabilisce l’obbligo del guinzaglio lungo massimo 1, 5 metri per tutti i cani, e museruola che va sempre portata con sé dai conduttori e indossata in caso di bisogno o richiesta delle autorità competenti.
In ultimo si segnalo la creazione di un registro dei cani (da istituirsi da parte delle singole ASL) contenenti le indicazioni dei cani a rischio potenziale elevato (ed in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose). Le ASL stabiliscono di conseguenza le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
I proprietari dei cani presenti nel registro avranno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
A cura di Massimo Pradella & Silvia Premoli
OIPA Italia Onlus